Chiarezza è stata fatta. Dopo i dentro e fuori, dopo i sì e i no, finalmente, a proposito dell`art. 62 è stato fissato un punto fermo. La normativa è assolutamente valida e in vigore: in altri termini l`art 62 non si tocca.
Lo stabilisce una precisa sentenza del TAR del Lazio, che vi riportiamo. Con buona pace dei tanti detrattori, i soliti bastian contrario e i "pago-quando-dico-io" che in questi mesi hanno remato contro. Le vicende sono note per averle altre volte raccontate, ma ricapitoliamole brevemente:
Confindustria, forte di un parere del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), sosteneva che l’Art. 62 era stato superato dal Dlgs. 192, una disposizione della UE la quale, sempre in tema di pagamento, prevede termini più dilatori e meno stringenti; Il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole), anche opportunamente sollecito dalla Federazione Italgrob, dichiarava invece, con un preciso comunicato, che l`art. 62 per la sua specificità non poteva essere fagocitato da una normativa più generale, come in effetti quella che contiene il Dlgs. 192.
Ad alimentare la confusione accorreva un estemporaneo parere di un emerito esponente della Consulta le cui considerazioni inficiavano la validità dell`Art. 62. Considerazioni che sono state prontamente usate da FIPE-Confcommercio per difendere gli ovvi interessi di parte e comunicare ai propri associati che l`art. 62 poteva tranquillamente non essere rispettato. Dopo questa serie di tira e molla, era chiaro che la filiera Ho.Re.Ca. andasse in totale confusione e fibrillazione.
Ma ora, grazie alla sentenza del TAR, è possibile porre un punto fermo. L`art. 62 è una normativa valida e regolare, con piena soddisfazione di questa Federazione che ha sempre sostenuto a spada tratta l`articolo di legge: lo ha voluto, promosso, divulgato e difeso. Lo ha fatto perché crede in questo provvedimento, lo ha fatto perché ritiene che per cominciare ad affrontare l`annoso e gravissimo problema del credito, avere dei punti fermi, sia essenziale. Ma lo hanno fatto anche, e questo è opportuno ribadirlo, con la consapevolezza che non potrà bastare un provvedimento legislativo a risolvere tout court le diverse problematiche che incombono sulla filiera Ho.Re.Ca, e fra questi la questione dei ritardi di pagamento, di cui abbiamo già detto, che colpisce per lo più i distributori esposti economicamente sia a monte che a valle. Però non possiamo neanche pensare che la soluzione dei problemi possa giungere senza che ci siano regole certe e punti di riferimento.
La ripresa, la tanto agognata ripresa, passa anche attraverso il rispetto delle regole, così come passa attraverso la condivisione di un progetto, attraverso lo sforzo comune che tutti gli operatori della filiera sono chiamati a compiere. Un compito al quale i distributori di bevande non si sottrarranno di certo.
Giuseppe Cuzziol
Presidente Italgrob
NORMATIVA NAZIONALE Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni”. |
Con nota del 02.04.2013 l’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto sul parere rilasciato lo scorso 26.03.2013 dall’omologo Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale sosteneva l’intervenuta tacita abrogazione dell’art. 62, comma 3 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. (con conseguente disapplicazione dei commi 7, 8 e 9), la cui disciplina sarebbe stata integralmente sostituita dalla nuova normativa generale di derivazione comunitaria di cui al D.Lgs. 192/2012. La nota del MIPAAF esprime una posizione del tutto contrastante rispetto a quella del MISE, sviluppando, tra l’altro, quelle stesse riflessioni critiche accennate nell’aggiornamento normativo inviato dal nostro ufficio lo scorso 26.03.2013.
In sintesi:
Con sentenza n. 7195/2013 depositata il 17.07.2013 il TAR del Lazio è intervenuto su un ricorso presentato per l’annullamento dell’art. 2 del decreto del Mipaaf attuativo dell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Con tale decisione, per la prima volta. La giurisprudenza afferma la piena e perdurante vigenza dell’art. 62 dirimendo la querelle interpretativa sorta a seguito dei contrastanti pareri rilasciati dagli uffici legislativi del MISE e del Mipaaf. La sentenza, in punto di diritto, avvalla pienamente, in particolare, le argomentazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra illustrati.
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