Sulla querelle riguardante la procedura relativa alla somministrazione di bevande nel canale "locali pubblici" o nei "circoli privati", si è espresso chiaramente il Consiglio di Stato.
La recente sentenza n. 2207, depositata il 19 aprile 2013 stabilisce che "la qualificazione del locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività".
L’irrilevanza della natura del somministratore di bevande e alimenti deriva dal D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, che consente l’avvio di un’attività di somministrazione a seguito di mera comunicazione di "inizio attività". In passato, invece, l’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 prevedeva che la somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi fosse subordinata ad autorizzazione e non a semplice comunicazione, mentre i circoli privati avevano il procedimento agevolato di semplice comunicazione avvalendosi della disciplina speciale D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
La qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico non è rilevante nemmeno per quanto attiene l’attività di svago con video giochi. In questo caso l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici è soggetta sempre a rilascio di licenza.
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