01 Agosto 2012

Bar e ristoranti: liberalizzata l`apertura


Liberalizzata l`apertura di bar e ristoranti, a meno che il comune non abbia deciso di tutelare una zona del territorio comunale. Possibilità di essere titolari di un esercizio pubblico anche se sprovvisti della professionalità prescritta e revisione dei requisiti morali. Previsione della capacità finanziaria per gli spedizionieri; soppressione dell`albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli.

 

bar_ristorante_insegne.jpgSono queste alcune delle rilevanti novità contenute nello schema di decreto legislativo esaminato ieri dal preconsiglio dei ministri. Il provvedimento conclude il complesso iter di approvazione delle modifiche al Dlgs 59/2010 che, soltanto due anni fa, ha rivoluzionato il mercato interno con il recepimento della direttiva comunitaria servizi 2006/123 (nota come "direttiva Bolkestein").

In sintesi:

 

Modifiche formali. È stato ritenuto necessario prendere atto del nuovo istituto di semplificazione previsto dall`articolo 19 della legge 241/1990, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al posto della dichiarazione di inizio attività (Dia). Di conseguenza sono state sostituite tutte le terminologie originariamente previste nel Dlgs 59/2010.

Somministrazione senza limiti. L`apertura di bar e ristoranti è ammessa senza limite, ferme restando le prescrizioni urbanistiche. Unica eccezione è se il comune ha delimitato una zona per motivi di interesse pubblico; in quest`ultimo caso sarà necessario attendere la licenza prima di alzare le serrande. Relativamente alla facoltà di aprire l`esercizio pubblico soltanto previa dimostrazione di possedere i requisiti morali e professionali prescritti, la Commissione attività produttive della camera, tuttavia, ha invitato il governo a valutare la necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa Tulps e le disposizioni in materia di Scia. Fermo restando, peraltro, che il Piano d`azione europeo 2012-2020 per ridurre il consumo dannoso di alcol, approvato soltanto un anno fa, impone ai Paesi di limitare la vendita di bevande alcoliche.

Vendita a domicilio dei consumatori. Il dlgs 59/2010 viene integrato con la disciplina per gli incaricati alla vendita Nel senso che è considerata abituale l`attività di incaricato alla vendita che abbia percepito nell`anno precedente più di 5 mila euro, ma senza alcun rapporto di agenzia o di esclusiva di zona. Tale disposizione va a integrare la normativa in materia di vendite piramidali contenuta nella legge 173/2005.

Requisiti morali e professionali. Rilevanti modifiche sono state introdotte all`articolo 71 del dlgs 59/2010 che individua i requisiti morali e professionali per l`esercizio dell`attività, sulla base della prima esperienza applicativa del dlgs 59/2010. In particolare l`aver commesso infrazioni in materia di gioco non condizionerà più la possibilità di esercitare l`attività che sarà preclusa soltanto a coloro i quali hanno subito condanne per gioco d`azzardo o scommesse clandestine. In caso di impresa individuale deve essere dimostrata l`onorabilità del titolare anche se lo stesso non eserciterà direttamente l`attività ma si avvarrà di un preposto. Circostanza questa fino a ora preclusa per le imprese individuali ma consentita soltanto alle società.

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