“Aggiungere anidride carbonica all’acqua di rubinetto, rendendola gassata, non la trasforma automaticamente in acqua minerale”.

Con queste argomentazioni, la seconda sezione civile del Tribunale di Treviso ha condannato per concorrenza sleale e pubblicità ingannevole la società Sodastream, azienda che produce apparecchi che “gasano” l`acqua di rubinetto, imponendole di ritirare i messaggi pubblicitari in cui il prodotto veniva messo a confronto con le acque minerali in bottiglia. Soddisfazione per la pronuncia è arrivata da Mineracqua, la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, che già aveva richiesto e ottenuto l’inibitoria delle comunicazioni della Sodastream.
Soddisfazione anche da parte della Federazione Italgrob, da sempre fattivamente a difesa di un business fondamentale per la categoria come le acqua minerali.
Tante, infatti, le iniziative portate avanti in questi anni da Italgrob a favore delle acque minerali, opuscoli, convegni, incontri nei quali si sono evidenziate tutte le caratteristiche peculiari e uniche delle acqua minerali e d’altro canto evidenziato le criticità delle acque filtrate di rete, specie se servite nei locali in bottiglie anonime.
«Una campagna che ha dato ottimi risultati - ha evidenziato il direttore generale di Italgrob Dino Di Marino - il fenomeno infatti è il leggero calo. Una presa di posizione netta e precisa che contiamo di portare ancora avanti a tutela di uno degli asset fondamentale della nostra categoria e delle nostra aziende di produzione partner».
Slogan come “Niente più bottiglie pesanti da trasportare e da smaltire” non potranno più essere diffusi, perchè rischiano di ingenerare confusione nel consumatore perchè mettono a confronto due tipi di acqua che sono ontologicamente differenti tra loro.
“Le acque minerali naturali e le acque destinate al consumo umano, comunemente definite potabili - si legge nell’Ordinanza - si distinguono ontologicamente per avere le prime origine da una falda o giacimento sotterraneo e possedere caratteristiche igieniche particolari, mentre le seconde sono fornite da una rete di distribuzione e sono destinate per usi domestici a prescindere dalla loro origine. Una differenza sancita già dal legislatore con il d.lgs 31 del 2001, che ha stabilito espressamente che le acque minerali naturali si differenziano dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e la conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e per altri costituenti”.
“Una pubblicità ingannevole, fuorviante, lesiva della concorrenza e gravemente pregiudizievole all’immagine dell’acqua naturale e delle imprese che la imbottigliano”: la conclusione dell’Ordinanza che non lascia spazio a dubbi e che sancisce, ancora una volta, le caratteristiche uniche e non replicabili dell’acqua minerale.
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