Il fenomeno del ritardato pagamento, o dell’insolvenza, delle forniture agroalimentari è un fenomeno molto conosciuto dalle aziende. Adesso, con la pubblicazione del “Decreto sulle liberalizzazioni” (G.U. n°19 del 24/1/2012) è entrata in vigore la legge che regola i termini di pagamento dei prodotti agroalimentari non deperibili. Con questa norma tra le altre cose diventa obbligatorio pagare le forniture di vino entro 60 giorni.
L’art. 62 della legge (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) si riferisce sia ai rapporti con la grande, media e piccola distribuzione, sia ai rapporti con le enoteche e i ristoranti e fornitori di uve,mosti e vini. Cosa comporta il mancato rispetto del pagamento? Il debitore, è scritto nella legge, “è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”. A vigilare sul rispetto della norma sarà l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il supporto attivo sul territorio della Guardia di Finanza.
Gli accertamenti delle violazioni saranno effettuati sia d’ufficio che su segnalazione di soggetti interessati.
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