28 Gennaio 2016

Al congresso di apertura si parlerà della nuova legge sul vuoto a rendere


Se ne parlava da tempo, ma ora finalmente il sistema della vendita di prodotti alimentari in recipienti a rendere, il cosiddetto riuso dei vuoti, fortemente sostenuto dalla nostra categoria è a tutti gli effetti divenuto legge dello Stato. Infatti, lo scorso 18 gennaio, la legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entrando formalmente in vigore dal 2 febbraio 2016.

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Il congresso di apertura del prossimo Internation Hroeca Meeting dedicherà un ampio spazio di approfondimento sulla materia onde verificare e confrontarsi sui benefici e sui vantaggi che potranno derivare con questa nuova legge. Presenti al dibattito, oltre ai vertici della Federazione Italgrob, i relatori della legge: l’onorevole Alessandro Bratti e il Senatore Stefano Vaccari. Parteciperà alla discussione anche l’onorevole Filippo Bernocchi in rappresentanza di A.N.C.I. (Associazione nazionale Comuni Italiani) un`istituzione molto sensibile alla raccolta dei rifiuti e al conseguente impatto ambientale.

TESTO APPROVATO E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE ART. 39 DELLA LEGGE N. 221 DEL 28 DICEMBRE 2015


ART. 39.(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare).

- Dopo l’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«ART. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare)

  1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.
  3. Ai fini del comma 1, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo step successivo dell’iter legislativo consisterà nella stesura, da parte del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del relativo decreto attuativo che regolamenterà nello specifico le forme di incentivazione per il sistema del vuoto a rendere, le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali previsti per ogni singola tipologia di imballaggi. È da ricordare che nella stesura di tale documento decisivo sarà l’apporto della Federazione Italgrob.

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