Con un’apposita risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le detrazioni del 36% e del 55% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano anche ai lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, tra cui anche i locali Ho.re.ca: ristoranti, hotel e pubblici esercizi.
La precisazione è stata fornita dall`Amministrazione finanziaria in occasione di una consulenza giuridica nella quale si chiedeva se fosse possibile fruire delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, di cui alle L. n. 449/1997 e L. n. 296/2006, su lavori effettuati ai sensi dell`art. 11 del D.L. n. 112/2008 (c.d. Piano casa).
Come noto, il Piano casa consiste in un sistema di norme che permette di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta.
Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire, anche in zona differente, edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli.
In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Nello specifico l`Agenzia chiarisce che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, invece, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Infine, se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Dunque, i criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
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